CCNL Residenze Sanitarie Assistenziali Aiop: siglato accordo ponte



Al fine di addivenire ad un contratto unico di settore le Parti Sociali hanno siglato un accordo per adeguare le retribuzioni alla media dei CCNL di settore


È stato firmato nella giornata del 3 ottobre 2023 l’accordo ponte per il superamento del contratto collettivo nazionale di lavoro Aiop Rsa, che coinvolge il personale dipendente delle Rsa e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali associate Aiop. Quest’ultima in data 22 marzo 2012 aveva sottoscritto il CCNL applicabile a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da Residenze sanitarie assistenziali o altre strutture residenziali o socio-assistenziali, integrato poi dagli accordi 11 giugno 2012 e 22 ottobre 2013.
L’accordo siglato nei giorni scorsi, con validità dal 1° ottobre 2023 al 30 giugno 2024, ha previsto aumenti tabellari mensili dai 118,00 ai 301,00 euro, da erogare con le competenze del mese di ottobre.


































































Livelli CCNL 22/3/2012 Aumento Nuovo tabellare con
conglobamento del premio produzione
 H   3.005,00 289,68 3.294,68 
 G   2.505,00 244,49 2.749,49 
F 1.905,00 190,50 2.095,50
E3 1.505,00  301,00  1.806,00
E2 1.455,00 291,00 1.746,00
E1 1.405,00 145,56 1.550,56
D3 1.355,00 141,06 1.496,06
D2 1.325,00 138,33 1.463,33
D1 1.285,00 134,80  1.419,80 
C 1.285,00 134,80 1.419,80
B 1.185,00 126,68  1.311,68
A 1.105,00 118,57 1.223,57

Quanto all’indennità del servizio notturno, è prevista una maggiorazione del 15% della quota oraria notturna non legata più al minimo di notti effettuate. Verrà inoltre riconosciuto un nuovo superminimo non inferiore a 40,00 euro mensili per i lavoratori assunti prima del 2012 che diventa non assorbibile ed un premio di anzianità pari a 40,00 euro mensili per 13 mensilità per i lavoratori che abbiano già maturato 10 anni di anzianità nella stessa azienda o gruppo, appartenenti ai livelli A, B, C, D1, D2, D3, E1, E2, E3.  
E’ stata infine demandata alla contrattazione aziendale un nuovo premio di produttività annuale, nonché fissati in 15 minuti i tempi di vestizione e migliorata la casistica di ricorso ai contratti a tempo determinato, e preso l’impegno a rivedere nel nuovo contratto l’istituto della malattia. 
Prevista per gennaio l’apertura inderogabile del tavolo di negoziazione per la stipula di un contratto unico di settore con le organizzazioni sindacali comparativamente e maggiormente rappresentative. 

Amianto, dal Parlamento europeo nuove misure per la protezione dei lavoratori

L’assise di Strasburgo ha approvato nuove norme contro i rischi per la salute legati all’esposizione e per migliorare l’individuazione precoce del materiale (Parlamento europeo, comunicato 3 ottobre 2023).

I limiti di esposizione all’amianto per i lavoratori dell’UE diminuiranno sensibilmente: infatti il 3 ottobre 2023 il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva con 614 voti a favore, 2 contrari e 4 astensioni, una direttiva, già concordata con i governi UE, che lo stabilisce e inoltre introduce l’uso di tecnologie più moderne e accurate per rilevare la presenza di fibre sottili di amianto.

D’altra parte va tenuto in considerazione che l’amianto è una sostanza cancerogena estremamente pericolosa, la cui presenza è un problema per diverse attività, come l’edilizia, le ristrutturazioni e la lotta agli incendi. È di gran lunga la principale causa di cancro legato al lavoro: il 78% dei tumori professionali riconosciuti negli Stati membri dell’UE è legato all’esposizione all’amianto. Sebbene tutte le forme di amianto siano state vietate nell’UE dal 2005, le fibre di questo materiale sono ancora presenti in milioni di edifici e infrastrutture e uccidono più di 70.000 persone all’anno in Europa.

Se da un lato il “Green Deal” incoraggia la ristrutturazione degli edifici per migliorare l’efficienza energetica e garantire una transizione energetica pulita, dall’altro ciò significa che i lavoratori sono esposti a un maggior rischio di tumori professionali. Con queste nuove norme, l’UE intende mantenere gli impegni assunti nel piano europeo per la lotta contro il cancro e nel piano d’azione del pilastro europeo dei diritti sociali.

Adottando questa legislazione, il Parlamento risponde anche alle aspettative dei cittadini in merito a standard minimi comuni di assistenza sanitaria a livello dell’UE, oltre a garantire standard di lavoro dignitosi in tutte le catene globali del valore, come espresso nelle proposte (10(1) e 19(2) delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell’Europa.

Gli obiettivi della normativa

In particolare, la legge mira a ridurre l’esposizione alle fibre di amianto al livello più basso possibile. Il limite obbligatorio di esposizione professionale (OEL) sarà 10 volte più basso di quello attuale, poiché il valore limite sarà ridotto da 0,1 a 0,01 fibre di amianto per centimetro cubo (cm³), soglia che entrerà in vigore immediatamente, senza un periodo di transizione.

Entro massimo 6 anni dall’entrata in vigore della direttiva, i Paesi UE dovranno passare a una tecnologia più moderna e sensibile in grado di rilevare anche le fibre, ovvero la microscopia elettronica. Avranno quindi la possibilità di abbassare il livello a 0,002 fibre di amianto per cm³, escluse le fibre sottili, o a 0,01 fibre di amianto per cm³, incluse le fibre sottili.

Inoltre, le nuove norme prevedono anche nuovi requisiti per una maggiore protezione dei lavoratori. Dovranno indossare dispositivi di protezione individuale e respiratori, gli indumenti dovranno essere puliti in modo sicuro, ci sarà una procedura di decontaminazione e requisiti di formazione di alta qualità per i lavoratori.

La prossima tappa consiste ora nell’adozione formale del Consiglio, dopodiché la legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà cosi in vigore.

Differenze dati incassi telematici e dati fatture e corrispettivi trasmessi: promozione ravvedimento

In arrivo le lettere dell’Agenzia delle entrate nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA al fine di promuovere la regolarizzazione delle differenze emerse tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l’ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici (Agenzia delle entrate, provvedimento 3 ottobre 2023, n. 352652).

L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi 634-636, della Legge n. 190/2014, mette a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA che presentano potenziali anomalie, le informazioni derivanti dal confronto tra:

  • l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente;

  • i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

  • i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente.

In particolare, l’Agenzia rende disponibili tali informazioni, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso, consentendo al contribuente di fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

 

Nel dettaglio, i dati messi a disposizione del contribuente sono:

– codice fiscale, denominazionecognome e nome del contribuente;

– numero identificativo della comunicazione e periodo d’imposta;

– codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;

– descrizione dell’anomalia riscontrata, riferita alla discrepanza tra l’ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l’ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse eo dai corrispettivi trasmessi telematicamente;

– modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;

– istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare errori od omissioni, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;

– modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

 

Per segnare tali discrepanze, le Entrate trasmettono una comunicazione, contenente le suddette informazioni, al domicilio digitale dei singoli contribuenti, consultabile anche all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia denominata “Cassetto fiscale”, nell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”.

 

In questa sezione sono resi disponibili:

a) l’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l’ammontare dei pagamenti elettronici e l’importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;

b) l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;

c) la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo dell’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;

d) il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici;

e) gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

 

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

In base al disposto dell’articolo 4 del D.L. n. 131/2023, inoltre, i contribuenti che dal 1 gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possono avvalersi del ravvedimento, perfezionandolo entro il 15 dicembre 2023, anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.

Indennità Grandi Navi 2022 Venezia: al via la presentazione delle domande

Fino al 30 novembre 2023 potrà essere presentata, dalle categorie di lavoratori interessati, la domanda telematica per accedere all’indennità onnicomprensiva prevista dal D.I. 31 gennaio 2023 (INPS, circolare 3 ottobre 2023, n. 83).

L’indennità in questione – pari a 2.000 euro per l’anno 2022 – riguarda i lavoratori impiegati dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 103/2021, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia dichiarate monumento nazionale.

 

Si tratta delle attività svolte da: gestore del terminal di approdo; imprese autorizzate titolari di contratti d’appalto di attività comprese nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo; imprese esercenti servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio; imprese titolari di concessione di beni del demanio e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo; imprese autorizzate a operare ai sensi dell’articolo 68 del Codice della navigazione; imprese titolari di concessione per l’esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima); spedizionieri doganali e imprese operanti nel settore della logistica.  

 

Per il periodo di fruizione dell’indennità in argomento non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa e la stessa concorre alla formazione del reddito.

 

Beneficiari e requisiti

 

Destinatari dell’indennità onnicomprensiva sono le seguenti categorie di lavoratori dipendenti e autonomi:

 

– lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro al 9 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto interministeriale in argomento e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

– lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

– lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile.

 

Le suddette categorie di lavoratori non devono essere titolari di altra misura di sostegno al reddito, né titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) o percepire pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria avente natura previdenziale che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.

 

Il beneficio economico non spetta a coloro che, in applicazione del D.I. 16 novembre 2021, lo abbiano già percepito per l’annualità 2021.

 

Compatibilità

 

L’indennità è compatibile con il Reddito di cittadinanza e, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, è compatibile e cumulabile anche con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di compensi previsti per il prestatore pari a 5.000 euro per anno civile.

 

Domanda

 

Il beneficio viene erogato dall’INPS su domanda che i soggetti destinatari devono presentare entro la data del 30 novembre 2023, esclusivamente in via telematica.

 

La domanda è disponibile accedendo – con le solite credenziali – alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del portale web dell’Istituto, attraverso il motore di ricerca, oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionando la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati, sarà necessario scegliere la voce corrispondete alla categorie di appartenenza fra quelle indicate di seguito, che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità Grandi Navi 2022”:

 

– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori a tempo determinato;

– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori in somministrazione;

– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori intermittenti;

– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori autonomi occasionali.

 

In alternativa al portale web, l’indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato.

 

Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della stessa e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Fondo Sanifonds Trentino: estensione della copertura sanitaria

Estesa la copertura sanitaria ai familiari dei dipendenti iscritti al Fondo

I dipendenti che aderiscono per la prima volta al Fondo Sanifonds, Fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore artigiano, dopo il 1° maggio 2023, hanno la possibilità di iscrivere i propri familiari al medesimo dal 2 ottobre al 15 novembre 2023.
La copertura concerne tutte le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2023 fino al 31 dicembre 2023.
I costi annuali di iscrizione sono pari a:
euro 128,00 per il coniuge o il convivente ed i figli maggiorenni;
euro 75,00 per i figli minorenni.
Sanifonds comunica anche, che per quest’anno gli sconti dedicati agli aderenti sono cumulabili tra loro.
Tra questi si enunciano:
Sconto Pionieri ossia, il 10% sulla quota totale per ogni anno, riservato a chi aveva iscritto i propri familiari nel triennio 2018-2020;
Sconto 3+, ossia il 10% sulla quota totale per ogni anno, riservato a chi iscrive 3 o più familiari paganti.
Se si possessori dell’EuregioFamilyPass si può ottenere un extra sconto del 5%.
Inoltre, per aderire a SaniFamily basta accedere all’area riservata e seguire la procedura online.
Da ultimo, si comunica che, il Piano sanitario familiari è lo stesso del capofamiglia senza aver alcuna variazione per il triennio 2021-2023, e che, tutte le pratiche relative al proprio nucleo familiare, dall’iscrizione all’erogazione dei rimborsi collegati ad esso, sono autogestite dal Fondo stesso presso gli uffici provinciali.

CCNL Edilizia: sottoscritti i testi sulle code contrattuali con Ance, cooperative e associazioni artigiane

Fondo prepensionamento, contributo aggiuntivo a favore dei lavoratori sul Fondo Prevedi, regolamento per lo sviluppo delle competenze e Accordo su Fnape tra le principali novità

Il 21 Settembre 2023 sono stati siglati dalle Parti Sociali Ance, Organizzazioni artigiane, Organizzazioni cooperative e Sindacati nazionali edili separati accordi sulle code contrattuali. Si segnala, in primo luogo, l’estensione a 4 anni della possibilità per i lavoratori edili di uscire dal settore prima del raggiungimento dell’età pensionabile attraverso il Fondo Prepensionamento. Questa modifica mira a consentire ai lavoratori interessati di avere una maggiore flessibilità sull’uscita dalla vita lavorativa.
In secondo luogo è stata prevista l’introduzione di un contributo aggiuntivo a carico del sistema a sostegno dei lavoratori che aderiscono al Fondo complementare. Detto contributo mira a fornire un nuovo sostegno economico ai lavoratori che scelgono di aderire al Fondo Prevedi, rafforzando, in questo modo, la rete di protezione sociale a favore degli operai edili.
Definito inoltre il regolamento finalizzato a favorire la crescita delle competenze dei lavoratori e la qualificazione delle imprese. Obiettivo dell’accordo è la promozione di un costante sviluppo professionale, mediante l’implementazione di programmi di formazione continua e l’adozione di pratiche che favoriscono l’acquisizione di nuove competenze utili al settore.
Raggiunto infine anche un accordo che prevede, tra le varie clausole, il ristorno di una quota parte delle risorse non utilizzate ai fini dell’ape, in base al principio politico e contrattuale che non possono essere realizzate riserve importanti sul fondo nazionale, la riduzione delle aliquote regionali definite con l’accordo del 22 settembre 2022, l’istituzione del fondo di riserva di 30milioni di euro a garanzia del notevole sviluppo occupazionale registrato negli ultimi anni. 
In tale occasione le Parti Sociali hanno lasciato in attesa di definizione entro 60 giorni le intese sulla sorveglianza sanitaria e sulla trasferta con tutte le associazioni imprenditoriali, mentre sul perimetro contrattuale e la classificazione dei lavoratori il confronto proseguirà con Ance e cooperative.
Nel prossimo incontro, programmato per fine mese, sarà affrontato anche il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Ebinter Campania: bonus di 100,00 euro per l’acquisto di libri e materiale scolastici

Previsti fino a 500 bonus per i lavoratori della Campania in regola con il versamento dei contributi da almeno 12 mesi

L’Ente Bilaterale del Terziario della Campania ha previsto la possibilità di richiedere il bonus per l’acquisto di libri di testo o di materiale didattico, per l’anno scolastico 2023/2024.
Sono stati stanziati 50.00,00 euro, al fine di sostenere il costo dell’istruzione dei figli dei dipendenti nel settore Terziario, in regola con il versamento dei contributi da almeno 12 mesi.
Il bonus è del valore di 100,00 euro e spetta ad un solo genitore, per un solo figlio regolarmente iscritto alla scuola secondaria di primo o secondo grado.
E’ possibile inviare le richieste dal 2 ottobre fino al 22 ottobre.
Sono previsti, entro la fine del mese di novembre, 500 bonus assegnati secondo il criterio cronologico nella presentazione delle domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
La domanda di ammissione deve essere presentata attraverso l’indirizzo di posta certificata ebitercampania@pec.it, redatta su apposito modulo scaricabile dal sito internet www.ebitercampania.it.

Flussi lavoratori stranieri 2023-2025, pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale

Nel 2023 ammessi gli ingressi per 136.000 cittadini stranieri per  motivi  di  lavoro subordinato
stagionale e  non  stagionale  e  di  lavoro  autonomo (DPCM 27 settembre 2023).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2023 il DPCM in materia di programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. Il provvedimento all’articolo 2 riporta i criteri ai quali è improntato: 

– progressiva riduzione del divario tra l’entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base a una programmazione, in logica incrementale nel triennio, coerente con la capacità di accoglienza e di inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali;

– estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso;

– potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri per promuovere il loro ingresso, allo scopo di agevolarne l’integrazione e di incrementarne la professionalità;

– incentivazione di modalità di collaborazione, anche mediante accordi e intese comunque denominati, con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l’Italia volti a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare;

– incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale;

– sostegno agli ingressi per lavoro di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

Il decreto del presidente del consiglio dei ministri determina anche (articoli 3 e 4) i criteri specifici per i flussi di ingresso nell’ambito e al di fuori delle quote stabilite.

Le quote di ingresso

Vengono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro le quote complessive di 136.000 unità per l’anno 2023, 151.000 per il 2024 e 165.000 per il 2025 (articolo 5).

Nel provvedimento viene poi individuato il numero degli ingressi nell’ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo (articolo 6) e per lavoro stagionale (articolo 7).

Termini per la presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande decorrono per il 2023:

– per gli ingressi di cui all’articolo 6, comma 3 lettera a), dalle ore 9,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;

– per gli ingressi di cui all’articolo 6, comma 3, lettera b), e commi 4, e 5 dalle ore 9,00 del sessantaduesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;

– per gli ingressi di cui all’articolo 7 dalle ore 9,00 del settantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.

Invece, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9,00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la ripartizione per ambiti di cui al comma 1, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

 

 

 

CCNL Scuola Pubblica: trattative in corso per il rinnovo del comparto Istruzione e Ricerca

Presentate le principali tematiche dell’area Istruzione e Ricerca 2019-2021

Nei giorni scorsi si è svolto il confronto dell’Amministrazione con le OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca al fine di presentare le principali tematiche per il rinnovo del CCNL relativo al triennio 2019-2021 scaduto da quasi due anni.
Nel corso delle trattative, sono stati elencati i punti che, solo in parte, riprendono le proposte formulate in precedenza:
– poteri di delega del dirigente;
– indirizzi sulla valutazione dei dirigenti scolastici da definire nel nuovo sistema a cui auspicano le parti firmatarie;
– incentivazione dell’attività di formazione dei dirigenti scolastici;
– interventi sul codice disciplinare a tutela dei dirigenti scolastici;
– aggiornamento delle disposizioni degli incarichi aggiuntivi;
– revisione della struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici all’estero;
– regolamentazione del lavoro agile per la dirigenza scolastica;
– interventi di welfare contrattuale.
E’ stata però evidenziata l’assenza di alcune tematiche fondamentali per il dibattito, ossia:
– riconoscimento del diritto alla mobilità interregionale su tutte le sedi disponibili (100%) senza limiti e restrizioni e definizione della materia in sede contrattuale;
– definizione di criteri generali per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale non derogabili a livello regionale;
– definizione delle modalità di fruizione del diritto al riposo compensativo previsto dall’art. 15 del CCNL Area V 2002-2005;
– definizione delle modalità di rientro nel ruolo docente anche dopo il superamento dell’anno di prova;
– consolidamento del Fondo Unico Nazionale (FUN) per tutelare la continuità e l’uniformità delle retribuzioni dei dirigenti scolastici definite dal CCNI 1° agosto 2023.
Auspicando l’inserimento delle suddette nell’Atto di Indirizzo si attende nel più breve tempo possibile quanto necessario per avviare la trattativa per il rinnovo del CCNL.

Certificazione Unica 2024: compilazione della sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta compilazione della sezione della Certificazione Unica dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 230/2021 (Agenzia delle entrate, risoluzione 3 ottobre 2023, n. 55/E).

L’articolo 1 del D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, a decorrere dal 1 marzo 2022, quale prestazione economica erogata mensilmente dall’INPS ai nuclei familiari sulla base della loro condizione economica, misurata in ragione dell’ISEE.

Il successivo articolo 10, comma 4, del richiamato decreto ha modificato l’articolo 12 del TUIR, rubricato “Detrazioni per carichi di famiglia”, prevedendo che:

  • la detrazione IRPEF per figli a carico è riconosciuta limitatamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni;

  • cessano di avere efficacia le maggiorazioni della detrazione IRPEF previste per i figli minori di 3 anni, per i figli con disabilità e per le famiglie numerose, ovvero con almeno 4 figli.

Pertanto, per il periodo d’imposta 2023, per ciascun figlio a carico, di età inferiore a 21 anni, il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia è sostituito dall’erogazione dell’AUU, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.

 

Ha chiarito, inoltre, l’Agenzia che, con l’introduzione dell’AUU, il contribuente con figli di età inferiore ai 21 anni fiscalmente a carico non può più avvalersi delle detrazioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR ma può avvalersi delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, di cui al medesimo articolo 12 del TUIR.

 

In merito all’indicazione nella certificazione unica dei dati relativi ai familiari che nel periodo d’imposta di riferimento sono stati fiscalmente a carico, l’Agenzia ha precisato che la sezione dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” va compilata dal sostituto d’imposta anche nell’ipotesi in cui per i soggetti indicati non si è provveduto al riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Tali informazioni relative ai figli a carico per cui non spettano le detrazioni sono necessarie per la determinazione delle addizionali regionali all’Irpef con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico fiscale.

 

Limitatamente al periodo d’imposta 2023 è stata prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dei datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Il suddetto limite di 3.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, comunicando i codici fiscali dei figli, che il sostituto d’imposta provvederà a riportare nel prospetto dei familiari a carico, anche se per detti familiari non si è usufruito delle detrazioni.

 

Un prospetto dei familiari a carico completo, nel quale risultino riportati anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell’Assegno unico, consente all’Agenzia delle entrate di avere a disposizione informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi, permettendo quindi al contribuente di accettare la dichiarazione proposta e beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli.